IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il telegramma n. 152/20/2/GAB. in data 6 gennaio 1995 con  il
quale   il   prefetto   di   Foggia,   a  seguito  delle  eccezionali
precipitazioni nevose abbattutesi nel territorio di quella provincia,
ha chiesto  la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  ai  sensi
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  la deliberazione della giunta regionale del Molise in data 9
gennaio 1995 con la quale viene chiesto,  a  seguito  delle  predette
eccezionali  condizioni  meteorologiche, la dichiarazione dello stato
di emergenza, ai sensi del gia' menzionato  art.  5  della  legge  24
febbraio  1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio di detta
regione;
  Vista la deliberazione in data 11 gennaio  1995  con  la  quale  il
Consiglio  dei  Ministri,  nell'accogliere  tali istanze, ha ritenuto
opportuno estendere la dichiarazione dello stato di  emergenza  anche
al  territorio  delle  province  di  Avellino,  Benevento,  Chieti  e
Potenza, nelle  quali  si  sono  verificate  analoghe  situazioni  di
emergenza a causa dello stesso eccezionale evento calamitoso;
  Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1995 con il quale viene
dichiarato  lo stato di emergenza nel territorio della regione Molise
ed in quello delle province sopraindicate;
  Considerato che tali eccezionali  precipitazioni  nevose  hanno  in
particolare  determinato  l'isolamento  di  numerosi centri abitati a
causa  dell'interruzione  delle  vie   di   comunicazione,   mancanza
dell'erogazione  dell'energia  elettrica  per effetto della caduta di
numerosi tralicci degli elettrodotti sia ad alta che a bassa tensione
con conseguenti difficolta' di rifornimento idrico ed interruzione di
utenze telefoniche;
  Atteso che  allo  scopo  di  eliminare  con  assoluta  immediatezza
l'emergenza  venutasi  a  creare  per  gli  eventi  sopradescritti  i
prefetti delle province interessate hanno dovuto coordinare tutte  le
attivita' resesi necessarie a tale scopo ed effettuare, unitamente ai
sindaci  dei comuni colpiti, interventi di somma urgenza onde evitare
piu' gravi e maggiori danni a persone o cose;
  Atteso che appare necessario mettere a disposizione dei  menzionati
prefetti  e  dei  sindaci  dei  comuni  interessati i necessari mezzi
finanziari atti a coprire le spese sostenute per  i  primi  immediati
interventi di somma urgenza e di soccorso alle popolazioni;
  Ritenuto che tale somma puo' essere determinata in lire 500 milioni
per  ciascuna  delle  province  di  Avellino, Benevento, Campobasso e
Foggia, in lire 300 milioni per la provincia di Potenza, in lire  200
milioni  per  la  provincia  di  Chieti  e in lire 100 milioni per la
provincia di Isernia e pertanto per un importo  complessivo  di  lire
2,6 miliardi;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma tra cui, in particolare, il  decreto  legislativo  18  novembre
1923,  n.  2440,  nonche'  il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Ai  prefetti  di  Avellino,  Benevento, Campobasso, e Foggia e'
assegnata la somma di lire 500 milioni ciascuno per gli interventi di
somma urgenza disposti dagli stessi prefetti e dai sindaci dei comuni
interessati in conseguenza delle  eccezionali  precipitazioni  nevose
verificatesi  nei  territori  di  rispettiva  competenza  nel mese di
gennaio 1995, allo scopo di evitare piu' gravi  e  maggiori  danni  a
persone o cose.
  2.  Per gli stessi motivi e' assegnata la somma di lire 300 milioni
al prefetto di Potenza, la somma di lire 200 milioni al  prefetto  di
Chieti e la somma di lire 100 milioni al prefetto di Isernia.